Coronavirus, CEI: precisazioni sul nuovo DPCM
3 min readRispondendo alle richieste di chiarimento dei colleghi giornalisti legate al DPCM del 24 ottobre 2020, il Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Vincenzo Corrado, precisa quanto segue:
Il Dpcm del 24 ottobre 2020 con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 lascia invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Esso rimane altresì integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. All’art.1 p. 9 lett. q del nuovo Decreto si legge infatti: “Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7”.
Come già ricordato lo scorso 14 ottobre, tra le indicazioni, a titolo esemplificativo, segnaliamo: guanti non obbligatori per il ministro della Comunione che però deve igienizzarsi accuratamente le mani; celebrazione delle Cresime assicurando il rispetto delle indicazioni sanitarie (in questa fase l’unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando), la stessa attenzione vale per le unzioni battesimali e per il sacramento dell’Unzione dei malati; reintroduzione dei cori e cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti (tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri); durante la celebrazione del matrimonio gli sposi possono non indossare la mascherina; durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune.